di ricerca internazionale

  • 1)Senza pregiudizio delle disposizioni dei paragrafi che seguono, il rapporto di ricerca internazionale previsto all'articolo 18 del Trattato di Cooperazione o una dichiarazione fatta in virtu' dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera a) di questo trattato e la loro pubblicazione a norma dell'articolo 21 del medesimo trattato sostituiscono il rapporto di ricerca europea e la menzione della sua pubblicazione nel Bollettino europeo dei brevetti.
  • 2)Salve le decisioni del Consiglio d'amministrazione contemplate nel paragrafo 3:
  • a)per ogni domanda internazionale viene redatto un rapporto complementare di ricerca europea;
  • b)il richiedente deve pagare simultaneamente la tassa di ricerca e la tassa nazionale prevista all'articolo 22, paragrafo 1 o all'articolo 39 paragrafo 1 del Trattato di cooperazione. Se la tassa di ricerca non e' pagata in tempo utile, la domanda e' considerata come ritirata.
  • 3)Il Consiglio d'amministrazione puo' decidere in quali condizioni e in quale misura:
  • a)si rinuncia al rapporto complementare di ricerca europea;
  • b)si riduce l'importo della tassa di ricerca.
  • 4)Il Consiglio d'amministrazione puo', in qualsiasi momento, revocare le decisioni prese a norma del paragrafo 3.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~art157 · fonte su Normattiva