in vigore

  • 1)La presente convenzione entra in vigore tre mesi dopo l'avvenuto deposito dell'ultimo degli strumenti di ratifica o di adesione di sei Stati sul territorio dei quali il numero totale di domande di brevetto depositate nel 1970 ha raggiunto almeno 180.000 per il complesso di detti Stati.
  • 2)Ogni ratifica o adesione successiva all'entrata in vigore della presente convenzione prende effetto il primo giorno del terzo mese che segue il deposito dello strumento di ratifica o di adesione.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~art169 · fonte su Normattiva