Ratifica ed esecuzione dell'atto
Art. 5 (Atto)
e notifiche
- 1)Il governo della Repubblica Federale di Germania stabilisce copie certificate conformi del presente atto di revisione e li trasmette ai governi degli Stati firmatari o aderenti, ai governi degli altri Stati contraenti nonche' ai governi degli Stati che possono aderire alla Convenzione sul brevetto europeo in virtu' dell'articolo 166 paragrafo 1, lettera a.
- 2)Il Governo della Repubblica Federale di Germania notifica ai governi degli Stati di cui al paragrafo 1:
- a)il deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione;
- b)la data di entrata in vigore del presente atto di revisione. IN FEDE Di CHE, i plenipotenziari autorizzati a tal fine, dopo aver presentato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno firmato il presente atto di revisione. Fatto a Monaco, il 17 dicembre millenovencentonovantuno in un esemplare redatto in lingua francese, inglese e tedesca, i tre testi facenti ugualmente fede. Tale esemplare e' depositato presso gli archivi del Governo della Repubblica Federale di Germania.
Testo vigente dal 28 aprile 1995
