e notifiche

  • 1)Il governo della Repubblica Federale di Germania stabilisce copie certificate conformi del presente atto di revisione e li trasmette ai governi degli Stati firmatari o aderenti, ai governi degli altri Stati contraenti nonche' ai governi degli Stati che possono aderire alla Convenzione sul brevetto europeo in virtu' dell'articolo 166 paragrafo 1, lettera a.
  • 2)Il Governo della Repubblica Federale di Germania notifica ai governi degli Stati di cui al paragrafo 1:
  • a)il deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione;
  • b)la data di entrata in vigore del presente atto di revisione. IN FEDE Di CHE, i plenipotenziari autorizzati a tal fine, dopo aver presentato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno firmato il presente atto di revisione. Fatto a Monaco, il 17 dicembre millenovencentonovantuno in un esemplare redatto in lingua francese, inglese e tedesca, i tre testi facenti ugualmente fede. Tale esemplare e' depositato presso gli archivi del Governo della Repubblica Federale di Germania.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;125~atto-art5 · fonte su Normattiva