[1]e modificazioni
- 1)Il governo della Repubblica federale di Germania prepara copie certificate conformi della presente convenzione e le trasmette ai governi degli Stati firmatari o aderenti.
- 2)Il governo della Repubblica federale di Germania notifica ai governi degli Stati di cui al paragrafo 1:
- a)le firme;
- b)l'avvenuto deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione;
- c)ogni riserva e ogni ritiro di riserva in applicazione delle disposizioni dell'articolo 167;
- d)ogni dichiarazione o notificazione pervenutagli in applicazione delle disposizioni dell'articolo 168;
- e)la data di entrata in vigore della presente convenzione;
- f)ogni denuncia pervenutagli in applicazione delle disposizioni dell'articolo 174 e la data in cui la denuncia prende effetto.
- 3)Il governo della Repubblica federale di Germania fa registrare la presente convenzione presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
[2]In fede di che, i plenipotenziari designati a tale scopo, dopo aver presentato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno firmato la presente convenzione.
[3]Fatta a Monaco, il cinque ottobre millenovecentosettantatre.
[4](Seguono le firme)
Testo vigente dal 7 giugno 1978
