[1]e modificazioni

  • 1)Il governo della Repubblica federale di Germania prepara copie certificate conformi della presente convenzione e le trasmette ai governi degli Stati firmatari o aderenti.
  • 2)Il governo della Repubblica federale di Germania notifica ai governi degli Stati di cui al paragrafo 1:
  • a)le firme;
  • b)l'avvenuto deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione;
  • c)ogni riserva e ogni ritiro di riserva in applicazione delle disposizioni dell'articolo 167;
  • d)ogni dichiarazione o notificazione pervenutagli in applicazione delle disposizioni dell'articolo 168;
  • e)la data di entrata in vigore della presente convenzione;
  • f)ogni denuncia pervenutagli in applicazione delle disposizioni dell'articolo 174 e la data in cui la denuncia prende effetto.
  • 3)Il governo della Repubblica federale di Germania fa registrare la presente convenzione presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

[2]In fede di che, i plenipotenziari designati a tale scopo, dopo aver presentato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno firmato la presente convenzione.

[3]Fatta a Monaco, il cinque ottobre millenovecentosettantatre.

[4](Seguono le firme)

Testo vigente dal 7 giugno 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~art178 · fonte su Normattiva