[1]della convenzione di esecuzione
[2]Le disposizioni della convenzione di esecuzione, applicabili in virtu' dei precedenti articoli, producono i loro effetti, relativamente a uno Stato contraente nei cui confronti tale convenzione non sia ancora entrata in vigore, soltanto dopo che essa sia entrata in vigore per detto Stato.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
