[1]circa le licenze obbligatorie

[2]1. Ogni Stato contraente puo', all'atto della firma della presente convenzione o del deposito del relativo strumento di ratifica, fare una riserva in forza della quale gli articoli 47 e 82 non si applicano, nel suo territorio, ne' ai brevetti comunitari, ne' ai brevetti europei rilasciati per detto Stato, ne' ai brevetti nazionali rilasciati da detto Stato. 2. La riserva fatta da uno Stato contraente ai sensi del paragrafo 1 ha effetto al massimo per un periodo di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente convenzione. Il Consiglio delle Comunita' europee puo' tuttavia, su proposta di uno Stato contraente, decidere a maggioranza qualificata di prolungare questo periodo al massimo di cinque anni, per uno Stato contraente che abbia fatto tale riserva. Tale maggioranza qualificata e' quella prevista dall'articolo 86, paragrafo 5, lettera b). 3. La riserva fatta ai sensi del paragrafo 1 cessera' di avere effetto quando diverra' applicabile la normativa comune per la concessione di licenze obbligatorie sui brevetti comunitari. 4. Ogni Stato contraente che abbia fatto una riserva ai sensi del paragrafo 1 puo' ritirarla in ogni momento. Il ritiro della riserva avviene mediante notifica diretta al segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee ed ha effetto dopo un mese dalla ricezione della medesima. 5. La cessazione degli effetti della riserva lascia impregiudicate le licenze obbligatorie concesse anteriormente alla data di tale cessazione.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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