[1]Il segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee notifichera' agli Stati firmatari:

  • a)l'avvenuto deposito di ogni strumento di ratifica e di adesione,
  • b)ogni riserva fatta o ritirata ai sensi degli articoli 88, 89 o 90,
  • c)la data dell'entrata in vigore della presente convenzione,
  • d)ogni dichiarazione o notifica pervenutagli in applicazione dell'articolo 97.

[2]IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione.

[3]FATTO a Lussemburgo, addi' quindici dicembre millenovecentosettantacinque.

[4](Seguono le firme)

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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