[1]Il segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee notifichera' agli Stati firmatari:
- a)l'avvenuto deposito di ogni strumento di ratifica e di adesione,
- b)ogni riserva fatta o ritirata ai sensi degli articoli 88, 89 o 90,
- c)la data dell'entrata in vigore della presente convenzione,
- d)ogni dichiarazione o notifica pervenutagli in applicazione dell'articolo 97.
[2]IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione.
[3]FATTO a Lussemburgo, addi' quindici dicembre millenovecentosettantacinque.
[4](Seguono le firme)
Testo vigente dal 7 giugno 1978
