Nessuna esenzione e' concessa in virtu' degli articoli 4 e 5 per gli acquisti e le importazioni di merci per il fabbisogno personale degli agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
Nessuna esenzione e' concessa in virtu' degli articoli 4 e 5 per gli acquisti e le importazioni di merci per il fabbisogno personale degli agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~protocollo-art6 · fonte su Normattiva