• 1)Le merci appartenenti all'Organizzazione, acquistate o importate conformemente all'articolo 4 o all'articolo 5, possono essere vendute o cedute soltanto alle condizioni fissate dallo Stato contraente che ha concesso le esenzioni.
  • 2)I trasferimenti di merci o gli scambi di prestazioni di servizi tra i diversi edifici dell'Organizzazione sono esenti da imposizioni e restrizioni di qualsiasi genere; ove occorra, gli Stati contraenti prendono appropriate disposizioni per l'esenzione o per il rimborso dell'importo di tali imposizioni o per l'abolizione di tali restrizioni.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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