' per gli uffici designati di ricevere copia della domanda internazionale
- 1)Ogni ufficio designato puo' richiedere all'Ufficio internazionale una copia della domanda internazionale prima della comunicazione prevista nell'articolo 20; trascorso un anno a decorrere dalla data di priorita', l'Ufficio internazionale gli rimette questa copia il piu' presto possibile. 2-a) Il depositante puo', in qualsiasi momento, rimettere una copia della sua domanda internazionale a ogni ufficio designato.
- b)Il depositante puo', in qualsiasi momento, domandare all'Ufficio internazionale di rimettere una copia della sua domanda internazionale a ogni ufficio designato; l'Ufficio internazionale rimette questa copia a detto ufficio il piu' presto possibile.
- c)Ogni ufficio nazionale puo' notificare all'Ufficio internazionale che non desidera ricevere le copie di cui al comma b); in tal caso, detto comma non e' applicabile per questo ufficio.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
