' per gli uffici designati di ricevere copia della domanda internazionale

  • 1)Ogni ufficio designato puo' richiedere all'Ufficio internazionale una copia della domanda internazionale prima della comunicazione prevista nell'articolo 20; trascorso un anno a decorrere dalla data di priorita', l'Ufficio internazionale gli rimette questa copia il piu' presto possibile. 2-a) Il depositante puo', in qualsiasi momento, rimettere una copia della sua domanda internazionale a ogni ufficio designato.
  • b)Il depositante puo', in qualsiasi momento, domandare all'Ufficio internazionale di rimettere una copia della sua domanda internazionale a ogni ufficio designato; l'Ufficio internazionale rimette questa copia a detto ufficio il piu' presto possibile.
  • c)Ogni ufficio nazionale puo' notificare all'Ufficio internazionale che non desidera ricevere le copie di cui al comma b); in tal caso, detto comma non e' applicabile per questo ufficio.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~trattato-art13 · fonte su Normattiva