internazionale

  • 1)L'Ufficio internazionale pubblica le domande internazionali. 2-a) Fatte salve le eccezioni previste nel comma b) e nell'articolo 64.3), la pubblicazione internazionale della domanda internazionale avviene in breve termine dopo la scadenza di un termine di diciotto mesi a decorrere dalla data di priorita' di tale domanda.
  • b)Il depositante puo' domandare all'Ufficio internazionale di pubblicare la sua domanda internazionale in qualsiasi momento prima della scadenza del termine citato nel comma a). L'Ufficio internazionale procede, in conseguenza, in conformita' al regolamento d'esecuzione.
  • 3)Il rapporto di ricerca internazionale o la dichiarazione di cui all'articolo 17.2-a) viene pubblicato conformemente al regolamento d'esecuzione.
  • 4)La lingua e la forma della pubblicazione internazionale, nonche' altri dettagli, sono stabiliti dal regolamento d'esecuzione.
  • 5)Non si procede alla pubblicazione internazionale se la domanda internazionale e' ritirata o considerata come ritirata prima della conclusione dei preparativi tecnici della pubblicazione.
  • 6)Se l'Ufficio internazionale stima che la domanda internazionale contiene espressioni o disegni contrari al buon costume o all'ordine pubblico, o dichiarazioni denigratorie ai sensi del regolamento d'esecuzione, esso puo' omettere tali espressioni, disegni o dichiarazioni nelle sue pubblicazioni indicando il posto e il numero delle parole o dei disegni omessi. Esso fornisce, a richiesta, copie speciali delle parti omesse.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~trattato-art21 · fonte su Normattiva