della pubblicazione internazionale
- 1)Per quanto concerne la protezione dei diritti del depositante in uno Stato designato, gli effetti della pubblicazione internazionale di una domanda internazionale in questo Stato, fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 2 a 4, sono identici a quelli che la legislazione nazionale di questo Stato attribuisce alla pubblicazione nazionale obbligatoria di domande nazionali non esaminate come tali.
- 2)Se la lingua della pubblicazione internazionale e' diversa da quella delle pubblicazioni richieste dalla legislazione nazionale dello Stato designato, questa legislazione nazionale puo' prevedere che gli effetti previsti al paragrafo 1) non si producano che a decorrere dalla data in cui:
- i)una traduzione in quest'ultima lingua e' perfetta conformemente alla legislazione nazionale; o
- ii)una traduzione in quest'ultima lingua e' messa a disposizione del pubblico per visione, conformemente alla legislazione nazionale; o
- iii)una traduzione in quest'ultima lingua e' trasmessa dal depositante all'utilizzatore non autorizzato, - effettivo o eventuale - dell'invenzione che forma l'oggetto della domanda internazionale; o
- iv)i due atti previsti ai punti i) e iii) o i due atti previsti ai punti ii) e iii) sono stati effettuati.
- 3)La legislazione nazionale di ogni Stato designato puo' prevedere che quando la pubblicazione internazionale sia stata fatta, a richiesta del depositante, prima della scadenza di un termine di diciotto mesi a decorrere dalla data di priorita', gli effetti previsti nel paragrafo 1) non si producono che a partire dalla scadenza di un termine di diciotto mesi a decorrere dalla data di priorita'.
- 4)La legislazione nazionale di ogni Stato designato puo' prevedere che gli effetti previsti nel paragrafo 1) non si producano che a partire dalla data di ricevimento, da parte del suo ufficio nazionale o dell'ufficio che agisce per questo Stato, di un esemplare della pubblicazione, fatta conformemente all'articolo 21, della domanda internazionale. Questo ufficio pubblica, il piu' presto possibile, la data di ricevimento nel suo bollettino.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
