, traduzioni e tasse per gli uffici designati
- 1)Il depositante consegna a ciascun ufficio designato una copia della domanda internazionale (salvo che la comunicazione di cui all'articolo 20 sia gia' avvenuta) e una traduzione (come prescritta) di tale domanda e gli versa (ove sia il caso) la tassa nazionale al piu' tardi alla scadenza di un termine di venti mesi a decorrere dalla data di priorita'. Nel caso in cui il nome dell'inventore e le altre indicazioni ad esso relative, prescritte dalla legislazione dello Stato designato, non sono richieste all'atto del deposito di una domanda nazionale, il depositante deve, se esse non figurano gia' nella richiesta, comunicarle all'Ufficio nazionale di detto Stato o all'ufficio che agisce per esso al piu' tardi alla scadenza di un termine di venti mesi a decorrere dalla data di priorita'.
- 2)Nonostante le disposizioni del paragrafo 1), quando l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale dichiari, conformemente all'articolo 17.2-a), che non verra' redatto alcun rapporto di ricerca internazionale, il termine per l'adempimento degli atti menzionati nel paragrafo 1) del presente articolo e' di due mesi a decorrere dalla data della notificazione di detta dichiarazione al depositante.
- 3)La legislazione di ogni Stato contraente puo' stabilire, per l'adempimento degli atti menzionati nei paragrafi 1) e 2), termini che scadono dopo quelli indicati in detti paragrafi.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
