- 1)Le norme per il computo dei termini previsti nel presente trattato sono fissate dal regolamento d'esecuzione. 2-a) Tutti i termini stabiliti nei capitoli I e II del presente trattato possono essere modificati, indipendentemente da ogni revisione secondo l'articolo 60, mediante decisione degli Stati contraenti.
- b)La decisione e' presa dall'Assemblea o con voto per corrispondenza e deve essere unanime.
- c)I dettagli della procedura sono stabiliti dal regolamento d'esecuzione.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
