del Trattato

  • 1)Il presente Trattato puo' essere riveduto periodicamente mediante conferenze degli Stati contraenti.
  • 2)La convocazione delle conferenze di revisione e' decisa dall'Assemblea.
  • 3)Gli articoli 10 e 11 possono essere modificati sia da una conferenza di revisione sia conformemente all'articolo 14.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;610~trattato-art13 · fonte su Normattiva