del Trattato
- 1)Il presente Trattato puo' essere riveduto periodicamente mediante conferenze degli Stati contraenti.
- 2)La convocazione delle conferenze di revisione e' decisa dall'Assemblea.
- 3)Gli articoli 10 e 11 possono essere modificati sia da una conferenza di revisione sia conformemente all'articolo 14.
Testo vigente dal 7 novembre 1985
