[1]Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio ed al Governo di ogni Stato che abbia aderito al presente accordo:

  • a)ogni firma;
  • b)il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione;
  • c)ogni data di entrata in vigore;
  • d)ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 5.

[2]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente accordo.

[3]FATTO a Parigi, il 17 dicembre 1962, in francese ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale ne trasmettera' copia conforme ad ogni Governo firmatario ed aderente.

[4](Seguono le firme)

Testo vigente dal 16 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-10-30;851~art6 · fonte su Normattiva