Ratifica ed esecuzione della convenzione UNIDROIT sul factoring internazionale, fatta ad Ottawa il 28 maggio 1988
Art. 3 (Convenzione)
1. - L'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione puo' essere esclusa:
- a)dalle parti del contratto di factoring; o
- b)dalle parti del contratto di vendita di merci per quanto concerne i crediti che ne derivano o al momento in cui la comunicazione scritta di questa esclusione sia stata fatta al cessionario, o successivamente. 2. - Quando l'applicazione della presente Convenzione sia esclusa in conformita' al precedente paragrafo, questa esclusione non puo' che riguardare la totalita' della Convenzione.
Testo vigente dal 31 luglio 1993
