1. - L'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione puo' essere esclusa:

  • a)dalle parti del contratto di factoring; o
  • b)dalle parti del contratto di vendita di merci per quanto concerne i crediti che ne derivano o al momento in cui la comunicazione scritta di questa esclusione sia stata fatta al cessionario, o successivamente. 2. - Quando l'applicazione della presente Convenzione sia esclusa in conformita' al precedente paragrafo, questa esclusione non puo' che riguardare la totalita' della Convenzione.

Testo vigente dal 31 luglio 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-07-14;260~convenzione-art3 · fonte su Normattiva