due Parti Contraenti si impegnano ad adottare le misure necessarie per assicurare la tutela del patrimonio culturale dell'altra Parte, contro l'importazione, l'esportazione ed il trasferimento illeciti.

Testo vigente dal 6 agosto 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-07-27;262~accordo-art5 · fonte su Normattiva