1. Il presente Accordo entrera' in vigore un mese dopo la data in cui tre Stati membri del Consiglio, in base alle disposizioni dell'articolo 8, avranno firmato l'Accordo senza riserva di ratifica o di accettazione ad avranno depositato il proprio strumento di ratifica o di accettazione. 2. Per ogni Stato membro che firmera' successivamente senza riserva di ratifica o di accettazione, o che ratifichera' od accettera' l'Accordo, esso entrera' in vigore un mese dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica o di accettazione.

Testo vigente dal 21 giugno 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;375~accordo-art9 · fonte su Normattiva