1. Il presente Accordo entrera' in vigore un mese dopo la data in cui tre Stati membri del Consiglio, in base alle disposizioni dell'articolo 8, avranno firmato l'Accordo senza riserva di ratifica o di accettazione ad avranno depositato il proprio strumento di ratifica o di accettazione. 2. Per ogni Stato membro che firmera' successivamente senza riserva di ratifica o di accettazione, o che ratifichera' od accettera' l'Accordo, esso entrera' in vigore un mese dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica o di accettazione.
Testo vigente dal 21 giugno 1982
