[1]- Denunzia

[2]1. Allo scadere di un termine di sei anni a decorrere dalla sua entrata in vigore, la presente Convenzione puo' essere denunziata da qualsiasi Stato membro mediante notifica al depositario della Convenzione. La denunzia avra' effetto alla fine dell'esercizio finanziario successivo a quello nel corso del quale e' stata notificata. 2. Dopo l'entrata in vigore della denunzia, lo Stato interessato dovra' finanziare la sua quota dei crediti di pagamento corrispondenti ai crediti d'impegno approvati e utilizza ti sia nel quadro del preventivo dell'esercizio in corso al momento in cui la notifica della denunzia e' stata fatta, sia nel quadro dei preventivi degli esercizi anteriori. 3. Lo Stato interessato conserva i diritti che ha acquisito alla data in cui la denunzia e' entrata in vigore.

Testo vigente dal 16 giugno 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-06-14;265~convenzione-art18 · fonte su Normattiva