[1]- Notifiche

[2]Il depositario notifica agli Stati firmatari e aderenti:

  • a)ogni firma della presente Convenzione;
  • b)il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
  • c)l'entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente al paragrafo 1 ovvero al paragrafo 2 dell'articolo 16;
  • d)l'adozione e l'entrata in vigore di ogni emendamento della presente Convenzione e dei suoi Allegati;
  • e)ogni denunzia della presente Convenzione o la perdita della qualita' di membro dell'Eumetsat;
  • f)lo scioglimento dell'Eumetsat.

Testo vigente dal 16 giugno 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-06-14;265~convenzione-art20 · fonte su Normattiva