Se l'estradizione e' richiesta allo stesso tempo da una delle Parti e da altri Stati, per il medesimo fatto, o per fatti differenti, la Parte richiesta decidera' liberamente, tenendo conto di tutte le circostanze e particolarmente dell'esistenza di altri Trattati che impegnano la Parte richiesta, della gravita' relativa e del luogo delle infrazioni, delle date delle rispettive domande, della cittadinanza dell'individuo e della possibilita' di una ulteriore estradizione
Testo vigente dal 27 agosto 1977
