Se l'estradizione e' richiesta allo stesso tempo da una delle Parti e da altri Stati, per il medesimo fatto, o per fatti differenti, la Parte richiesta decidera' liberamente, tenendo conto di tutte le circostanze e particolarmente dell'esistenza di altri Trattati che impegnano la Parte richiesta, della gravita' relativa e del luogo delle infrazioni, delle date delle rispettive domande, della cittadinanza dell'individuo e della possibilita' di una ulteriore estradizione

Testo vigente dal 27 agosto 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-06-09;605~art39 · fonte su Normattiva