Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977
Art. 13 — Limiti alla chiamata in causa della persona estradata
- 1)L'individuo consegnato alla Parte richiedente non sara' perseguito, ne' giudicato, ne' detenuto in vista dell'esecuzione di una pena, ne sottoposto a qualsiasi altra limitazione della sua liberta' individuale, ne' estradato verso uno Stato terzo per un reato qualsiasi anteriore alla sua consegna che sia diverso da quello motivante l'estradizione, senza il consenso della Parte richiesta. A questo effetto dovra' essere presentata una domanda accompagnata dai documenti previsti all'articolo 6 e da un verbale dell'autorita' giudiziaria che contenga le dichiarazioni della persona estradata. Tale consenso dovra' essere fornito allorche' il reato per il quale e' richiesto comporti esso stesso l'obbligo di estradizione in base alla presente Convenzione.
- 2)Il consenso della Parte Contraente richiesta non e' necessario se:
- a)la persona estradata non ha lasciato il territorio della parte richiedente entro un mese a decorrere dalla conclusione del procedimento penale o, nel caso la persona sia stata condannata, entro un mese dalla sua definitiva scarcerazione; il lasso di tempo durante il quale la persona estradata non ha potuto lasciare, non per sua colpa, il territorio della Parte contraente richiedente non viene calcolato in questo termine;
- b)la persona estradata ha lasciato il territorio della Parte richiedente ma vi e' ritornata di sua volonta'.
Testo vigente dal 3 settembre 1980
