[1]Articolo VI Ufficio di Presidenza

[2]1. La Riunione delle Parti elegge un Ufficio di Presidenza composto dal Presidente e dai VicePresidenti della Riunione delle Parti, e adotta il suo regolamento interno su proposta del segretariato dell'Accordo. Il Presidente del Comitato scientifico e' invitato a partecipare come osservatore alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza. Ogni qualvolta cio' sia necessario, il segretariato dell'Accordo provvede al segretariato. 2. L'ufficio di Presidenza deve:

  • a)fornire direttive di politica generale e direttive operative e finanziarie al segretariato dell'Accordo come pure alle unita' di coordinamento per l'attuazione e la promozione dell'Accordo;
  • b)negli intervalli fra le sessioni della Riunione delle Parti ed a suo nome, portare a termine le attivita' interinali che possono risultare necessarie o che gli sono affidate dalla Riunione delle Parti; e
  • c)rappresentare le Parti presso il Governo (o i Governi) del paese ospite (o dei paesi ospiti) del segretariato dell'Accordo e della Riunione delle Parti, del depositario e di altre organizzazioni internazionali per questioni relative a questo Accordo ed al suo segretariato.

[3]3. Su richiesta del suo Presidente, l'ufficio di Presidenza si riunisce di regola una volta l'anno dietro invito del segretariato dell'Accordo, che informa tutte le Parti della data, del luogo e dell'ordine del giorno di queste riunioni. 4. L'Ufficio di Presidenza fornisce un rapporto sulle sue attivita' in ciascuna sessione della Riunione delle Parti; questo rapporto e' trasmesso dal segretariato dell'Accordo a tutte le Parti prima della sessione.

Testo vigente dal 3 marzo 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;27~accordo-artvi · fonte su Normattiva