1. Qualora la Comunita' dovesse concludere un Accordo di associazione che abbia un'incidenza diretta e particolare sul funzionamento dell'Accordo, si terranno, in sede di Consiglio di cooperazione, consultazioni adeguate affinche' la Comunita' possa prendere in considerazione gli interessi delle Parti contraenti, quali sono definiti dal presente Accordo. 2. In caso di adesione di uno Stato terzo alla Comunita', si terranno, in sede di Consiglio di cooperazione, consultazioni adeguate al fine di prendere in considerazione gli interessi delle Parti contraenti, quali sono definiti dal presente Accordo.
Testo vigente dal 15 giugno 1978
