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par. 1. Gli stipendi, i salari e le remunerazioni analoghe, nonche' le pensioni, versati da uno degli Stati o da una sua suddivisione politica a persone fisiche, come corrispettivo di servizi resi a questo Stato o alle sue suddivisioni politiche, sono esenti da imposta nel territorio dell'altro Stato a condizione che le dette persone non abbiano la cittadinanza di quest'altro Stato. par. 2. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili alle somme versate per servizi resi in rapporto ad una attivita' commerciale o industriale esercitata da uno degli Stati contraenti a scopo di lucro.
Testo in vigore dal 11 aprile 1958 al 11 aprile 1958
