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1. Il patrimonio costituito da beni immobili, considerati dall'articolo 6, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell'altro Stato contraente, e' imponibile in detto altro Stato. 2. Il patrimonio costituito da beni immobili che fanno parte dell'attivo di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente e' imponibile in detto altro Stato. 3. Il patrimonio costituito da navi od aeromobili utilizzati nel traffico internazionale, come pure da beni mobili direttamente destinati al loro esercizio, e' imponibile soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede di direzione effettiva dell'impresa. 4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato.

Testo in vigore dal 27 maggio 1982 al 8 novembre 1982

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