[1]- STOCCAGGIO DEFINITIVO DEL COMBUSTIBILE ESAURITO
[2]Se, in conformita' al suo quadro legislativo e regolamentare, una Parte contraente destina del combustibile esaurito allo stoccaggio definitivo, quest'operazione sara' effettuata in conformita' agli obblighi enunciati al capitolo 3 nella parte relativa allo stoccaggio definitivo dei rifiuti radioattivi.
Testo vigente dal 7 gennaio 2006
