[1]- STOCCAGGIO DEFINITIVO DEL COMBUSTIBILE ESAURITO

[2]Se, in conformita' al suo quadro legislativo e regolamentare, una Parte contraente destina del combustibile esaurito allo stoccaggio definitivo, quest'operazione sara' effettuata in conformita' agli obblighi enunciati al capitolo 3 nella parte relativa allo stoccaggio definitivo dei rifiuti radioattivi.

Testo vigente dal 7 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-16;282~art10 · fonte su Normattiva