[1]- RESPONSABILITA' DEL TITOLARE DI UN'AUTORIZZAZIONE

[2]1. Ciascuna Parte contraente fa il necessario affinche' la responsabilita' primaria della sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito o dei rifiuti radioattivi incomba al titolare dell'autorizzazione corrispondente e prende i provvedimenti necessari affinche' ogni titolare di tale autorizzazione assuma la propria responsabilita'. 2. In mancanza di titolare di un'autorizzazione o di altra parte responsabile, la responsabilita' spetta alla Parte contraente che ha giurisdizione sullo smaltimento del combustibile esaurito o sui rifiuti radioattivi.

Testo vigente dal 7 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-16;282~art21 · fonte su Normattiva