[1]- FONTI SIGILLATE RITIRATE DAL SERVIZIO

[2]1. Ciascuna Parte contraente adotta, nel suo diritto interno, le misure necessarie affinche' la custodia, il ricondizionamento o lo stoccaggio definitivo delle fonti sigillate non piu' in servizio siano effettuati in modo sicuro. 2. Una Parte contraente autorizza il rientro sul suo territorio di fonti sigillate ritirate dal servizio quando abbia accettato, in base alla propria legislazione, che tali fonti siano rispedite ad un fabbricante abilitato a ricevere ed a detenere le fonti sigillate non piu' in servizio.

Testo vigente dal 7 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-16;282~art28 · fonte su Normattiva