I servizi concordati forniti dalle compagnie aeree designate di entrambe le Parti contraenti dovranno attenersi ai requisiti del pubblico relativamente al trasporto sulle rotte specificate e dovranno avere quale obiettivo primario la fornitura di una capienza adeguata a soddisfare le attuali esigenze e quelle ragionevolmente previste per il trasporto di passeggeri, merci e posta tra il territorio della Parte contraente che ha designato la compagnia aerea e il territorio dell'altra Parte contraente. Le norme relative al trasporto di passeggeri, carico e posta sia imbarcati sia sbarcati negli scali sui territori di Paesi terzi lungo le rotte specificate verranno fissate in conformita' con il principio generale per cui la capienza dovra' corrispondere a:
- a)i requisiti di traffico tra i Paesi di origine e quelli di destinazione;
- b)i requisiti dell'esercizio di servizi aerei diretti;
- c)i requisiti di traffico dell'arca attraverso cui la compagnia aerea passa dopo aver tenuto conto degli interessi di altri servizi di trasporto istituiti da compagnie aeree degli Stati compresi nell'area. Prima dell'inaugurazione dei servizi concordati e per le successive variazioni della capienza le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti dovranno convenire circa l'applicazione pratica dei principi contenuti nei paragrafi precedenti del presente articolo per l'esercizio dei servizi convenuti da parte delle compagnie aeree designate.
Testo vigente dal 27 maggio 1982
