L'esenzione dalla doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima sara' regolata dall'apposito Accordo concluso a Roma tra le Parti contraenti il 9 novembre 1973, allorche' sara' entrato in vigore.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;284~art12 · fonte su Normattiva