1. Il Governo della Repubblica islamica del Pakistan si impegna ad esentare i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, effettuato da imprese italiane esercenti tali attivita', dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili in Pakistan. 2. Il Governo della Repubblica italiana si impegna ad esentare i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, effettuato da imprese pakistane esercenti tali attivita', dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili in Italia. 3. L'esenzione fiscale stabilita nei precedenti paragrafi 1 e 2 si applica anche in favore delle imprese pakistane e delle imprese italiane di trasporto marittimo ed aereo che partecipano a un fondo comune, pool, a un esercizio in comune di trasporto marittimo ed aereo e ad un organismo internazionale di esercizio, limitatamente al reddito delle predette imprese.

Testo vigente dal 18 luglio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-05-23;334~art2 · fonte su Normattiva