[1]Personale di ricerca e studenti

[2]1. Le remunerazioni che una persona la quale e', o era prima, residente di uno Stato contraente riceve per l'attivita' di studio o di ricerca svolta durante un periodo di residenza temporanea non superiore a due anni presso un'universita', istituto di ricerca, od altra simile istituzione dell'altro Stato contraente non sono imponibili in detto altro Stato contraente. 2. Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria preparazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o formazione professionale non sono imponibili in tale altro Stato contraente, a condizione che esse gli vengano rimesse da fonti situate al di fuori di detto altro Stato contraente. 3. Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era prima, residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attivita' dipendente che svolge nell'altro Stato contraente per sopperire alle spese della sua formazione professionale per un periodo o periodi non eccedenti in totale un anno non sono imponibili in detto altro Stato contraente.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;286~art20 · fonte su Normattiva