Le Istituzioni competenti di uno Stato contraente che siano debitrici di prestazioni in denaro nei confronti di beneficiari che risiedono nel territorio dell'altro Stato, si liberano validamente mediante pagamento nella moneta del primo Stato. Nel caso in cui in uno o nell'altro Stato vengano introdotte disposizioni restrittive in materia monetaria, entrambi i Governi adotteranno immediatamente le misure necessarie ad assicurare, in conformita' alle disposizioni della Convenzione, il trasferimento delle somme dovute dall'uno e dall'altro Stato.

Testo vigente dal 25 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-10-15;669~art34 · fonte su Normattiva