ARTICOLO VIII AGEVOLAZIONI FINANZIARIE Senza essere sottoposto ad alcun controllo, regolamento o moratoria finanziaria, l'Istituto, nel raggiungimento degli obiettivi istituzionali, puo' liberamente: (a) acquistare o ricevere qualsiasi fondo, titoli, oro e valute per tramite di organi autorizzati, detenerli e disporne; (b) detenere e gestire conti esteri ed interni, fondi, fondi di dotazione, od altre disponibilita' finanziarie in qualsiasi valuta nel territorio della Repubblica Italiana o altrove; (c) trasferire i propri fondi, titoli, valute ed altri valori nella o dalla Repubblica Italiana, in o da ogni altro Paese o entro il territorio della Repubblica Italiana e convertire qualsiasi valuta in suo possesso in altra valuta.
Testo vigente dal 29 gennaio 1994
