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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2430, recante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437, con le seguenti modificazioni:

[8]All'art. 1, nn. 4 e 5 alle parole: « reddito netto superiore a L. 50,000 », sostituire: « reddito globale netto, superiore a L. 18,000 ».

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a Roma, addi' 20 dicembre 1928 - Anno VII

[11]VITTORIO EMANUELE.

[12]Mussolini.

[13]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1928 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-12-20;2898~art1 · fonte del testo