• 1)Le persone in possesso di un documento d'identita' menzionato all'articolo 10 del presente Accordo, possono, in qualita' di membri d'equipaggio della nave di una Parte Contraente, soggiornare a terra in maniera temporanea, senza visto, durante il soggiorno della nave in un porto dell'altra Parte previa consegna, alle Autorita' competenti, di un elenco d'equipaggio in conformita' al regolamento in vigore nel porto.
  • 2)Scendendo a terra e rientrando a bordo, i membri dell'equipaggio dovranno sottoporsi al controllo doganale.

Testo vigente dal 21 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-27;290~accordo-art11 · fonte su Normattiva