Ciascuna Parte Contraente riconoscera' i documenti di identita' di marittimi rilasciati dalle Autorita' competenti dell'altra Parte. Tali documenti d'identita' sono:

  • a)per i marittimi delle navi italiane, il "Libretto di Navigazione";
  • b)per i marittimi della Repubblica del Senegal: il "Livret professionnel maritime", la "Carte d'identite' speciale de marin".

Testo vigente dal 21 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-27;290~accordo-art10 · fonte su Normattiva