In vista di ottenere i risultati piu' soddisfacenti possibili, gli armamenti nazionali di linea della Repubblica italiana e della Repubblica del Senegal armonizzeranno le loro attivita' e la loro politica commerciale, al fine di utilizzare al meglio le loro capacita' in modo da partecipare al trasporto fra i due Paesi secondo la formula di ripartizione 40/40/20 con riguardo ai carichi di valore in nolo e in volume. Senza pregiudizio dei rispettivi impegni a livello internazionale, ogni Parte Contraente dispone sovranamente dei diritti di traffico che le spettano, in conformita' al presente articolo. Ogni accordo fra gli armatori dei due Paesi dovra' essere conforme allo spirito dell'accordo di cooperazione, nel rispetto della legislazione dei due Paesi rispettivi.

Testo vigente dal 21 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-27;290~accordo-art4 · fonte su Normattiva