Le due Parti Contraenti prenderanno, nell'ambito della loro regolamentazione portuale, tutte le misure necessarie a facilitare ed accelerare il traffico marittimo, evitare ritardi ingiustificati delle navi e a semplificare, per quanto possibile, le formalita' doganali ed altre in vigore nei rispettivi porti.

Testo vigente dal 21 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-27;290~accordo-art6 · fonte su Normattiva