Le due Parti Contraenti prenderanno, nell'ambito della loro regolamentazione portuale, tutte le misure necessarie a facilitare ed accelerare il traffico marittimo, evitare ritardi ingiustificati delle navi e a semplificare, per quanto possibile, le formalita' doganali ed altre in vigore nei rispettivi porti.
Testo vigente dal 21 giugno 1985
