1. Ogni Governo firmatario che non sia stato in grado di depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione per il 31 dicembre 1978 o che abbia ottenuto una proroga di termine per farlo in virtu' dell'articolo 5 del presente Protocollo, e ogni Governo non firmatario che abbia fatto una notifica in conformita' dell'articolo 6 del presente Protocollo, possono notificare al depositario che applicheranno provvisoriamente l'Accordo rinnovato dal presente Protocollo. 2. Durante tutto il periodo durante il quale l'Accordo rinnovato dal presente Protocollo e' in vigore, sia definitivamente, sia provvisoriamente, un Governo firmatario o non firmatario che abbia fatto una notifica in conformita' del paragrafo 1 del presente articolo e' membro a titolo provvisorio, con tutti i diritti e gli obblighi di un membro, fino a quando diviene Parte contraente.

Testo vigente dal 3 luglio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-05-23;291~protocollo-art7 · fonte su Normattiva