1. Ciascuno Stato membro e' responsabile dell'esattezza, dell'aggiornamento e della legalita' dei dati da esso inseriti nel Sistema informativo doganale. Ciascuno Stato membro e' altresi' tenuto all'osservanza dell'articolo 5 della convenzione di Strasburgo del 1981. 2. Ciascuno Stato membro e' responsabile secondo le proprie leggi, regolamenti e procedure del danno arrecato ad una persona dall'uso del Sistema informativo doganale nello Stato membro in questione. La responsabilita' sussiste anche quando il danno e' stato arrecato dallo Stato membro che ha fornito dati inesatti o dati contrari alla presente convenzione. 3. Se lo Stato membro contro cui e' stata intentata un'azione in relazione a dati inesatti non e' lo Stato membro che li ha forniti, gli Stati membri interessati ricercano un accordo sull'eventuale proporzione delle somme versate a titolo di indennizzo da rimborsare da parte del secondo al primo. Le somme concordate sono rimborsate su richiesta.
Testo vigente dal 20 agosto 1998
