'amministrazione doganale competente di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della presente convenzione e' responsabile delle misure di sicurezza di cui all'articolo 19, per quanto riguarda i terminali situati nel territorio dello Stato membro interessato, delle funzioni di riesame di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, e peraltro della corretta attuazione della presente convenzione, nei limiti necessari ai sensi delle leggi, regolamenti e procedure di tale Stato membro.
Testo vigente dal 20 agosto 1998
