[1]Il presente accordo sara' sottoposto a ratifica, conformemente alle disposizioni legislative di ciascuna delle due Parti contraenti, e lo scambio degli strumenti di ratifica avverra' nel piu' breve tempo possibile. Esso entrera' in vigore trenta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e restera' in vigore fino a sei mesi dalla data in cui una delle Parti contraenti ne avra' notificata la denuncia per iscritto all'altra Parte contraente.

[2]FATTO a Roma, il 22 maggio 1973, in doppio originale, in lingua italiana e romena, i due testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica socialista di Romania MACOVESCU

[3]Per il Governo della Repubblica italiana MEDICI

[4]Visto, il Ministro per gli affari esteri RUMOR

Testo vigente dal 15 luglio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-06-07;295~art16 · fonte su Normattiva