Qualora una nave di una delle Parti contraenti si trovi in pericolo o subisca naufragio o altro sinistro presso le coste dell'altra Parte contraente, la nave e il suo carico godranno degli stessi privilegi e facilitazioni che questa Parte contraente accorda in situazioni simili alle navi battenti la propria bandiera. Al comandante, all'equipaggio ed ai passeggeri, come pure alla nave stessa e al suo carico saranno accordati, in ogni momento, l'aiuto e l'assistenza necessaria nella stessa misura applicabile alle navi battenti la propria bandiera che si trovino in situazioni analoghe. I beni salvati dalla nave in pericolo o che abbia subito naufragio o altro sinistro non saranno sottoposti ad alcun diritto doganale, ad eccezione dei casi in cui essi siano destinati al consumo interno della Parte contraente sul territorio della quale sono stati sbarcati. Per il deposito del carico nelle zone appositamente attrezzate nei porti saranno riscossi i diritti di deposito in vigore nel territorio della relativa Parte contraente. Le autorita' competenti di una Parte contraente presso le cui coste una nave dell'altra Parte contraente abbia subito naufragio o altro sinistro notificheranno, al piu' presto possibile, l'avvenimento alla piu' vicina rappresentanza consolare dello Stato di cui la nave batte bandiera o, in mancanza, alla rappresentanza diplomatica di tale Stato.

Testo vigente dal 15 luglio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-06-07;295~art5 · fonte su Normattiva