Nel caso di entrata forzata di una nave in un porto non saranno considerate operazioni commerciali lo scarico e il ricarico di merci sulla nave stessa senza introduzione in deposito, come pure il trasbordo su una altra nave a causa di non navigabilita' della prima, l'approvvigionamento dell'equipaggio e la vendita di merci, subordinatamente all'autorizzazione dell'amministrazione doganale. Le disposizioni del precedente comma non si riferiscono ai diritti sanitari, di pilotaggio e di salvataggio che saranno dovuti in tutti i casi conformemente alla legislazione interna.

Testo vigente dal 15 luglio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-06-07;295~art7 · fonte su Normattiva