Ciascuna delle parti contraenti riconoscera' come documento d'identita' dei membri degli equipaggi imbarcati sulle navi i documenti rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui la nave batte bandiera. Tali documenti d'identita' sono: per le navi della Repubblica italiana il "libretto di navigazione" e per le navi della Repubblica socialista di Romania il "carnetul de marinar".

Testo vigente dal 15 luglio 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-06-07;295~art9 · fonte su Normattiva