Ciascuna delle parti contraenti riconoscera' come documento d'identita' dei membri degli equipaggi imbarcati sulle navi i documenti rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui la nave batte bandiera. Tali documenti d'identita' sono: per le navi della Repubblica italiana il "libretto di navigazione" e per le navi della Repubblica socialista di Romania il "carnetul de marinar".
Testo vigente dal 15 luglio 1975
