Qualsiasi controversia che possa sorgere fra le Alte Parti Contraenti sull'interpretazione o l'applicazione di qualsiasi disposizione della presente Convenzione sara', a richiesta di una di esse, deferita alla Corte Internazionale di Giustizia, salvo che in un caso particolare le parti non convengano di sottoporre la controversia ad un altro tribunale o di risolverla mediante una diversa procedura.
Testo vigente dal 13 maggio 1957
