Qualsiasi controversia che possa sorgere fra le Alte Parti Contraenti sull'interpretazione o l'applicazione di qualsiasi disposizione della presente Convenzione sara', a richiesta di una di esse, deferita alla Corte Internazionale di Giustizia, salvo che in un caso particolare le parti non convengano di sottoporre la controversia ad un altro tribunale o di risolverla mediante una diversa procedura.

Testo vigente dal 13 maggio 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-03-07;298~art37 · fonte del testo