[1]1. Non e' ammessa alcuna riserva, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 6, paragrafo 2.

[2]2. Lo Stato membro che abbia formulato una riserva puo' ritirarla in qualsiasi momento in tutto o in parte, notificandolo al depositario. Il ritiro prende effetto alla data di ricezione della notifica da parte del depositario.

Testo vigente dal 25 ottobre 2000

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2000-09-29;300~protocollo-art11 · fonte su Normattiva